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Statuti EXTRO „Associazione estrofia vescicale“
I. Denominazione
Art.1 Sotto il nome „Associazione estrofia vescicale“ è
costituta al domicilio del suo(sua) presidente in esercizio, un associazione
secondo l’art. 60ss CC.
II. Scopi
Art.2 Gli scopi dell’associazione sono di riunire, di favorire lo scambio
d’informazioni tra membri e di sostenere nel campo sociale, medicale e
giuridico, bambini nati con un estrofia vescicale, i loro genitori, i loro famigliari
ed altri interessati.
III. Quota annuale
Art.3 I mezzi finanziari per promuovere gli scopi dell’associazione sono
ottenuti tramite le quote annuali dei membri e tramite doni.
La quota annuale è fissata ad un massimo di Fr.50.-- e viene determinata
annualmente dall’assemblea generale dei membri. Si versa solo una quota
di membro per famiglia.
I membri dimissionari non hanno nessun diritto sulla fortuna dell’associazione.
IV. Membri
Art.4 I membri dell’associazione possono essere costituiti da persone
fisiche e giuridiche.
Il comitato decide l’ammissione di nuovi membri.
Le demissioni devono essere inviate per iscritto al comitato ad ogni momento
e con effetto immediato.
L’esclusione di un membro viene decisa dal comitato. Il membro escluso
può contestare la sua esclusione, per iscritto, entro 30 giorni. In caso
di contestazione, la decisione finale viene presa all’assemblea generale.
V. Responsabilità
Art.5 La responsabilità personale dei membri è esclusa. La fortuna
dell’associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni dell’associazione.
VI. Organi
Art.6 Gli organi dell’associazione sono :
a) L’assemblea generale
b) Il comitato
VII. Assemblea generale
Art.7 L’assemblea generale viene convocata una volta all’anno
in seduta ordinaria. La convocazione viene mandata, per iscritto, 10 giorni
prima della data dell’assemblea. L’ordine del giorno deve figurare
sull’invito. Un assemblea straordinaria può essere convocata alla
domanda del comitato o del 1/5 dei membri.
Proposte devono pervenire al comitato, per iscritto, almeno 15 giorni prima
della data dell’assemblea generale per figurare all’ordine del giorno.
Art.8 Il(la) presidente dirige i dibattiti. Un protocollo dell’assemblea
generale deve essere stabilito.
Art.9 L’assemblea generale detiene le seguenti competenze:
a) Elezione del comitato
b) Accettazione dei conti annuali
c) Stabilizzazione della quota annuale
d) Modifica degli statuti e dissoluzione dell’associazione.
Art.10 Ogni membro ha una voce. Le decisioni vengono prese a maggiorità
semplice dei membri presenti. In caso di parità, il(la) presidente decide.
VIII. Comitato
Art.11 Il comitato è composto da 3-5 membri ed eletto dall’assemblea
generale per una durata di due anni. L’assemblea generale elegge il(la)
presidente e il(la) segretario(a) che dispongono di un diritto di firma individuale.
Art.12 Il comitato gestisce gli affari correnti dell’associazione, la
rappresenta all’esterno e regola tutti gli affari che non sono attribuiti
all’assemblea generale.
IX. Dissoluzione
Art.13 In caso di dissoluzione dell’associazione, la fortuna di essa
andrà ad un istituzione d’utilità pubblica a carattere similare.
Art.14 Questi statuti sono stati approvati dall’assemblea generale ordinaria
dei membri del 18 marzo 2001 ed entrano subito in vigore.
La Presidente : Dominique Andermatt
La Segretaria : Chantal Gacond